MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA – AGGIORNAMENTO

Dal 1° ottobre 2026 sono in vigore le disposizioni regionali aggiornate per il miglioramento della qualità dell’aria.
Regione Lombardia, con D.G.R. n. 6846 del 28 settembre 2026, ha aggiornato le misure relative alla circolazione dei veicoli inquinanti, al riscaldamento domestico, alle combustioni all’aperto e alla gestione degli effluenti zootecnici.
Data:

01/10/2026

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Descrizione

Circolazione dei veicoli

Si segnala in particolare che le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 sono state rinviate al 1° ottobre 2027. Restano invece confermate le limitazioni permanenti per le altre categorie di veicoli più inquinanti, secondo le disposizioni regionali vigenti. In particolare, nei territori interessati:

  • veicoli Euro 0 e Euro 1 di tutte le alimentazioni e veicoli diesel Euro 2 e Euro 3: limitazioni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, tutto l’anno, nei COmuni di Fascia 1 e 2;
  • veicoli diesel Euro 4: limitazioni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, tutto l’anno nei Comuni interessati;
  • motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) tutto l’anno in tutto il territorio regionale;
  • motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
  • autobus cat. M3 per uso TPL Euro 0-1-2 a gasolio su tutto il territorio regionale e per tutto l’anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).
Riscaldamento domestico a biomassa

Sono confermati i divieti di utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa appartenenti alle classi ambientali 0, 1 e 2 stelle su tutto il territorio regionale. Dal 15 ottobre 2026 sono inoltre in vigore nuovi requisiti minimi per gli impianti a biomassa installabili, con particolare riferimento alle emissioni di particolato e alla quota altimetrica del Comune.

Abbruciamento dei residui vegetali

Particolare attenzione deve essere prestata agli abbruciamenti di residui vegetali.

Nei territori con quota inferiore a 300 metri sul livello del mare, dal 1° ottobre al 31 marzo è vietato l'abbruciamento, nel luogo di produzione, anche dei piccoli cumuli di materiale vegetale. Il divieto si applica inoltre nei mesi di luglio e agosto.

Nei territori aventi quota superiore ai 300 m s.l.m, ma ricadenti nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10, nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio di ogni anno è comunque vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (norma nazionale).

Le violazioni relative alla combustione di piccoli cumuli di soli residui vegetali possono comportare una sanzione da 300 a 3.000 euro.

Possibili misure temporanee

Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo possono inoltre essere attivate misure temporanee per il contenimento dell'inquinamento atmosferico in caso di perdurante accumulo degli inquinanti.

Le misure si attivano su due livelli:

  • 1° livello: dopo 2 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero del PM10;
  • 2° livello: dopo 7 giorni consecutivi di superamento.

Le misure temporanee possono riguardare, tra l'altro, la circolazione dei veicoli, l'utilizzo di generatori domestici a biomassa, le combustioni all'aperto e lo spandimento degli effluenti di allevamento.

Per conoscere in tempo reale l'eventuale attivazione delle misure temporanee è possibile consultare il portale regionale InfoAria.

Per maggiori informazioni e per conoscere nel dettaglio tutte le disposizioni vigenti si invita a consultare il documento regionale allegato al presente avviso e la documentazione disponibile sul sito di Regione Lombardia.

Ulteriori informazioni

Data di scadenza

31/10/2026

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 01/10/2026 17:42

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