Descrizione
Circolazione dei veicoli
Si segnala in particolare che le limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 sono state rinviate al 1° ottobre 2027. Restano invece confermate le limitazioni permanenti per le altre categorie di veicoli più inquinanti, secondo le disposizioni regionali vigenti. In particolare, nei territori interessati:
- veicoli Euro 0 e Euro 1 di tutte le alimentazioni e veicoli diesel Euro 2 e Euro 3: limitazioni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, tutto l’anno, nei COmuni di Fascia 1 e 2;
- veicoli diesel Euro 4: limitazioni dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, tutto l’anno nei Comuni interessati;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 dal lunedì alla domenica a tutte le ore del giorno (24 ore su 24) tutto l’anno in tutto il territorio regionale;
- motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nei Comuni di Fascia 1;
- autobus cat. M3 per uso TPL Euro 0-1-2 a gasolio su tutto il territorio regionale e per tutto l’anno, 24 ore su 24. Dal 1° gennaio 2024 divieto nazionale di circolazione delle cat. M2 e M3, TPL, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3/III compresa (articolo 4, DL n.121/2021).
Riscaldamento domestico a biomassa
Sono confermati i divieti di utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa appartenenti alle classi ambientali 0, 1 e 2 stelle su tutto il territorio regionale. Dal 15 ottobre 2026 sono inoltre in vigore nuovi requisiti minimi per gli impianti a biomassa installabili, con particolare riferimento alle emissioni di particolato e alla quota altimetrica del Comune.
Abbruciamento dei residui vegetali
Particolare attenzione deve essere prestata agli abbruciamenti di residui vegetali.
Nei territori con quota inferiore a 300 metri sul livello del mare, dal 1° ottobre al 31 marzo è vietato l'abbruciamento, nel luogo di produzione, anche dei piccoli cumuli di materiale vegetale. Il divieto si applica inoltre nei mesi di luglio e agosto.
Nei territori aventi quota superiore ai 300 m s.l.m, ma ricadenti nelle zone in cui sono stati superati i limiti previsti per le concentrazioni di PM10, nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio di ogni anno è comunque vietato l’abbruciamento nel luogo di produzione anche dei piccoli cumuli di materiali vegetali, al quale si aggiungono anche i mesi di luglio e agosto (norma nazionale).
Le violazioni relative alla combustione di piccoli cumuli di soli residui vegetali possono comportare una sanzione da 300 a 3.000 euro.
Possibili misure temporanee
Nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo possono inoltre essere attivate misure temporanee per il contenimento dell'inquinamento atmosferico in caso di perdurante accumulo degli inquinanti.
Le misure si attivano su due livelli:
- 1° livello: dopo 2 giorni consecutivi di superamento del limite giornaliero del PM10;
- 2° livello: dopo 7 giorni consecutivi di superamento.
Le misure temporanee possono riguardare, tra l'altro, la circolazione dei veicoli, l'utilizzo di generatori domestici a biomassa, le combustioni all'aperto e lo spandimento degli effluenti di allevamento.
Per conoscere in tempo reale l'eventuale attivazione delle misure temporanee è possibile consultare il portale regionale InfoAria.
Per maggiori informazioni e per conoscere nel dettaglio tutte le disposizioni vigenti si invita a consultare il documento regionale allegato al presente avviso e la documentazione disponibile sul sito di Regione Lombardia.