Ordinanza contingibile e urgente per la pulizia e regolare manutenzione dei terreni privati incolti, per la prevenzione di incendi
ORDINANZA N. 35/2024
Prot. n. 4495 del 12/07/2024
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza
O R D I N A
A tutti i proprietari e conduttori di terreni e aree confinati con strade, viali comunali e aree pubbliche di provvedere, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a propria cura e spese alle seguenti opere a tutela del territorio:
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute nei terreni incolti oltre il confine stradale comunale e vicinale, che nascondono la segnaletica o prospicienti spazi e aree pubbliche in modo da non recare ostacolo alla sicurezza della circolazione stradale e che non compromettano la visibilità;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico in modo da non restringere o danneggiare le strade;
- mantenere puliti gli attraversamenti di cunette antistanti le strade stesse;
- i proprietari dei fondi che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso;
- i proprietari dei fabbricati hanno inoltre l’obbligo di provvedere all’estirpamento dell’erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura;
- è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, rifiuti, materiali organici, bacini e/o contenitori di acque stagnanti, che possono costituire fonte di crescita per mosche e zanzare, e rifugio di animali, quali ratti, che siano potenzialmente veicoli di malattie.
AVVERTE
Che in caso di inottemperanza da parte dei soggetti interessati, si darà luogo:
- Alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria per violazione dell'art. 650 Codice Penale;
- All’applicazione, fatte salve altre disposizioni di legge, della sanzione amministrativa di cui all’art. 7- bis comma 1-bis del D.lgs. 267/2000 da € 25,00 a € 500;
In allegato l'Ordinanza Sindacale nr 35/2024.
Allegati
Ordinanza Sindacale nr 35/2024
Note: Ordinanza Sindacale nr 35/2024.