ORDINANZA DI CONDOTTA PER PROPRIETARI E/O CONDUTTORI DI CANI E PER DEIEZIONI DEGLI ANIMALI

ORDINANZA N. 73/2024
Prot. n. 7601 del 05/12/2024
IL SINDACO
Nella sua qualità di Autorità comunale Sanitaria e di Pubblica Sicurezza
PREMESSO CHE:
l’Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza;
l’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie; I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
VALUTATO che l’elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall’attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;
PRESO ATTO che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l’incolumità delle persone e della circolazione veicolare;
ACCERTATO che tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;
RITENUTO opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica, acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla pulizia e per raccolta delle deiezioni canine, onde poter pulire e rimuovere gli escrementi;
VISTI:
- La Legge quadro 14/08/1991, n. 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;
- La legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione;
- L’art. 672 e 727 del Codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
- L’art. 639 del Codice Penale “Deturpamento e imbrattamento di cose altrui”;
- L’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”;
- Gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono le motivazioni per adottare un provvedimento contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica.
O R D I N A
a decorrere dalla data di esecutività della presente ordinanza, ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
- È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l’uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani all’occorrenza;
- È fatto divieto di condurre i cani all’interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale;
- È fatto divieto di consentire agli animali di urinare in strade pubbliche, su edifici pubblici, monumenti, veicoli in sosta e spazi pubblici;
- È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.
Dalle presenti disposizioni sono esonerati:
- i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio;
Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.
AVVERTE
Che restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (che come previsto dall’art. 639 del Codice Penale è stabilita da € 300,00 a € 1.000,00) pari ad € 300,00.
In allego il testo completo dell'Ordinanza.
Allegati
Ordinanza Sindacale nr 73/2024
Note: Ordinanza Sindacale nr 73/2024.