Titolari di incarichi politici di amministrazione, di direzione o di governo
In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall'articolo 13, comma 1, lettera a) e dall'articolo 14 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013, che prevedeono quanto segue:
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione delladurata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dellacarica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso entipubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agliarticoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e aiparenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni dicui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni dicui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre annisuccessivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti,salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti lasituazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni diarchivio.
Riferimenti Normativi
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
Allegati
Organi amministrativi
Assessore_Gelsomini_Sandra_Dich_Redditi
Assessore_Gelsomini_Sandra_Incarico_CM
Assessore_Gelsomini_Sandra_Pubblicità_Ass_Cultura_CM
Asssessore_Peli_Ariste_Nomina_Provincia
Note: Asssessore_Peli_Ariste_Nomina_Provincia
Assessore_Peli_Aristide_Curriculum_Vitae
Note: Assessore_Peli_Aristide_Curriculum_Vitae
Assessore_Peli_Aristide_Curriculum_Dati_Patrimoniali
Note: Assessore_Peli_Aristide_Curriculum_Dati_Patrimoniali
Assessore_Peli_Aristide_Curriculum_Dati_Reddituali
Assessore_Peli_Aristide_Curriculum_Dati_Patrimoniali_Coniuge
Assessore_Peli_Aristide_Curriculum_Dati_Reddituali_Coniuge
Compensi Amministratori anno 2017
Note: Compensi Amministratori anno 2017