Tipologia di procedimento
I termini dei procedimenti
Il termine del procedimento, per le amministrazioni statali, ove non sia già indicato dalla legge, è stabilito con decreto del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente e sentito il Ministro della funzione pubblica. In mancanza il termine è fissato dalla legge 241/1990, come modificata dalla legge 69/18 giugno 2009, in 30 giorni.
Tale termine può essere sospeso per l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, ma per un periodo massimo comunque non superiore a ulteriori 30 giorni (art.2, c.7, della L. n.241/1990). I termini del procedimento, inoltre, possono essere sospesi, per una sola volta, ove l'amministrazione debba acquisire informazioni e certificazioni inerenti a stati e qualità non attestati in documenti in suo possesso e non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni.
Tutti i procedimenti d'ufficio hanno la durata di 30 giorni, se non disposto diversamente da norme di legge.
Riferimenti Normativi
Articolo 35, comma 3 del Decreto legislativo n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA", in vigore dal 20.04.2013
Allegati
Procedimenti ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE - CIMITERI
Note: Procedimenti ANAGRAFE - STATO CIVILE - LEVA - ELETTORALE - CIMITERI
Procedimenti TRIBUTI E FINANZIARI
Note: Procedimenti TRIBUTI E FINANZIARI
Procedimenti: responsabili e recapiti
Note: Procedimenti: responsabili e recapiti